Ai Sigg. Soci

Loro indirizzi

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

 

Il Consiglio direttivo di questa Associazione ha deliberato di convocare

 

l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI:

 

       venerdì 16 ottobre 2020, alle ore 9:00 (in prima convocazione) presso la sede operativa di NDT, in via Santo Marzio s.n.c., a Gualdo Tadino, e

 

       SABATO 17 OTTOBRE, alle ore 19:30 (in seconda convocazione), 

a Gualdo Tadino (PG), presso il ristorante “Beccofino”, in loc. Gaifana.

 

L’Assemblea, così convocata, è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.    approvazione del nuovo Statuto sociale di Note di Teatro – A.P.S., ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

 

Si ricorda che, in base alle norme statutarie:

       possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di eleggibilità, tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale

       la partecipazione all’Assemblea può essere delegata da ciascun socio maggiorenne ad altro socio maggiorenne. Ogni delega, scritta e firmata dal delegante, deve riportare il nominativo del socio delegato e va consegnata dal delegato al Presidente dell’Assemblea, subito prima della votazione. Ciascun socio delegato può presentare al massimo due deleghe

       all’Assemblea dei soci possono partecipare anche i soci minorenni, ma senza diritto di voto e/o di eleggibilità

       in seconda convocazione, la maggioranza necessaria per le votazioni in Assemblea straordinaria è ¾ dei presenti (deleghe comprese).
 

Considerata la rilevanza degli argomenti in discussione, si prega vivamente di non mancare.

Al termine della riunione, seguirà la cena sociale presso gli stessi locali

Poiché la serata si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni di protezione individuale, anti Covid-19, sarà obbligatorio anche l’uso corretto della mascherina ed è necessario comunicare la propria partecipazione all’Assemblea straordinaria e alla cena socialeprenotandosi entro giovedì 15 ottobre al n. 3476431651, telefonicamente o tramite WhatsApp.

Gualdo Tadino, 23 settembre 2020                                             il Presidente

STATUTO DI “NOTE DI TEATRO – A.P.S.”

 

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI 

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un’associazione di promozione sociale denominata “NOTE DI TEATRO – A.P.S.” (d’ora in avanti Associazione)

 

Art. 2 – SEDE E DURATA 

1.     L’Associazione ha sede legale in Gualdo Tadino (PG), via del Tricolore 8. L’Associazione potrà istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio direttivo dell’associazione. 

2.     La durata dell’Associazione è illimitata. 

 

Art. 3 – FINALITÀ E ATTIVITA’ 

1.     L’Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale [individuate nell’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, alle lettere d) e i)], aventi in oggetto: 

d)     educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e s.m., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i)      organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

A titolo esemplificativo, ma non esauriente, e nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore, le azioni potranno concretizzarsi nel:

         promuovere e organizzare direttamente, senza alcuna finalità lucrativa:

o    spettacoli teatrali e manifestazioni culturali, musicali, ricreative, cinematografiche, di animazione e artistiche in genere;

o    convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, riconoscimenti, ecc.;

o    corsi di aggiornamento e perfezionamento in recitazione, musica, canto, danza e ogni altra espressione artistica;

        partecipare con propri associati ad analoghe iniziative, organizzate e/o promosse da altre APS, Enti Pubblici e Privati;

        svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, mediante la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, materiale audiovisivo, giornali e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la divulgazione delle attività associative svolte;

        assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato, estranei all’Associazione.

        proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali comuni, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;

        interagire nel campo turistico, per divulgare la cultura teatrale italiana all’estero, importare l’arte di altri Paesi, creare sinergie e trarre ispirazione da culture diverse;

        dare e ricevere adesione a Consorzi o movimenti che perseguano scopi affini o analoghi al proprio;

        promuovere attività culturali e turistiche del territorio in genere e quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative;

        svolgere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

2.     Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. 

3.     L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio direttivo. Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

4.     Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche. 

5.     L’Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci – lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali della UILT associazione di promozione sociale a cui aderisce e delle strutture territoriali di quest’ultima. 

 

ART. 4 – SOCI 

1.     Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano e accettino il presente Statuto. 

2.     È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

 

ART. 5 – REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE 

1.     Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un’apposita domanda, al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti e alle delibere adottate dagli Organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenne, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto a essere candidato a una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti. 

2.     L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. 

3.     Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. 

4.     La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale. 

5.     Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

6.     Le modalità di iscrizione e di rinnovo all’associazione sono riportate nell’apposito Regolamento interno.

 

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI 

1.     I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti interni, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché – se maggiorenne – ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione. 

2.     I soci minorenni non hanno diritto di eleggibilità e, purché iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso, l’esercizio del loro diritto di voto deve ritenersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi, come riportato nel comma 1 del precedente art. 5.

3.     I soci hanno diritto a esaminare i libri sociali obbligatori (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c., con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

  

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI 

1.     I soci sono tenuti: 

·       all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; 

·       a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra; 

·       a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo, in funzione dei programmi di attività, entro il 31 marzo di ciascun anno, come riportato nell’apposito Regolamento interno. 

2.     La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. SANZIONI 

1.     La qualifica di socio si perde per:

a.     recesso,

b.     esclusione (per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione),

c.     morte.

2.     Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio direttivo medesimo. 

3.     Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione):

a.     il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione,

b.     l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.

4.     In tali casi, il Consiglio direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: 

·       richiamo scritto;

·       inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore a un anno; 

·       inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione. 

5.     Il Consiglio direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. 

6.     All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso. 

7.     Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 12 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. 

Nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre dell’anno successivo all’ultimo rinnovo, il socio moroso resta “sospeso” nei suoi diritti statutari e nelle eventuali cariche sociali e non può votare, né essere eletto.

8.     I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. 

9.     Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

 

Art. 9 – PATRIMONIO 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

 

Art. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

 

Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE 

L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

 

Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO 

1.     L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

2.     L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. 

3.     Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 

4.     Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. 

 

Art. 13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA 

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art. 14 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell’Associazione:

a.     l’Assemblea dei Soci;

b.     il Consiglio direttivo, organo di amministrazione; 

c.     il Presidente;

d.     l’Organo di Controllo;

e.     il Collegio dei Probiviri (ove eletto).

 

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI 

1.    L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie [compresa quella del numero – tra 3 (tre) e 9 (nove) – dei componenti il Consiglio direttivo], per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. 

2.    L’Assemblea dei Soci è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale. 

3.    L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

4.    l’Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto, intervenuti all’Assemblea validamente costituita.

5.    l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se sono presenti (personalmente o per delega) almeno i 3/4 dei soci aventi diritto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto, intervenuti all’Assemblea validamente costituita.

6.    Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino a un massimo di due altri soci. 

7.    La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio direttivo con avviso pubblicato sul sito internet della associazione e comunicato via telefax o posta elettronica o altra modalità telematica (smsWhatsAppFacebookTwitter, ecc.) almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. 

8.    Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio direttivo presso la sede dell’Associazione. 

 

Art. 16 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA 

1.     L’Assemblea ha i seguenti compiti:

a.     elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione;

b.     approva il bilancio di esercizio;

c.     approva i regolamenti interni;

d.     effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

e.     delibera le modifiche dello Statuto [compresa quella del numero – da 3 (tre) a 9 (nove) – dei componenti il Consiglio direttivo] e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;

f.      nomina il Presidente dell’Associazione; elegge e revoca il Consiglio direttivo;

g.     elegge l’Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

h.     delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;

i.       delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;

j.       delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti. 

2.     Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

1.     Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea, fra i soci.

2.     il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto. 

3.     Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

4.     I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

 

Art. 18 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

1.     Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo sono eletti dall’Assemblea. L’Assemblea dei Soci chiamata a eleggere i componenti del Consiglio direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l’Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi. 

2.     In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. 

3.     Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. 

4.     Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. 

5.     Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci, perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo. 

 

Art. 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

1.     Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, a mezzo lettera, email o fax o altra modalità telematica (smsWhatsAppFacebookTwitter, ecc.) da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. 

2.     Il Consiglio direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti il Consiglio direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. 

3.     Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 

4.     Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione. 

 

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

1.     Nella prima seduta, il Presidente, eletto dall’Assemblea dei Soci, nomina il Vice-Presidente. 

2.     Sempre nella prima seduta, il Consiglio direttivo nomina:

·       il Segretario, con funzioni anche di Tesoriere, scegliendolo tra i membri dello stesso Consiglio direttivo

·       i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro. 

3.     Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell’assemblea), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. 

4.     Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

·       predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

·       dare esecuzione alle delibere assembleari;

·       formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;

·       predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione della Assemblea;

·       stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

·       deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;

·       individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni esperibili dall’Associazione

·       deliberare l’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

·       compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

·       elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;

·       stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;

·       vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse. 

 

Art. 21 – PRESIDENTE 

1.     Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. 

2.     È eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica per tre anni. 

3.     Ha i seguenti compiti e poteri:

·       convocare e presiedere il Consiglio direttivo;

·       convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;

·       sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

·       aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere. 

4.     In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. 

5.     In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 22 – SEGRETARIO-TESORIERE 

1.     Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo. 

2.     Nella sua qualità di tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci. 

3.    Per facilitarne l’operato, il Consiglio direttivo può deliberare di non assegnare l’incarico di Segretario-Tesoriere a una sola persona, ma di suddividerne i compiti tra due membri del direttivo. 

 

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO 

1.     L’Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 comma II del Codice del Terzo settore. 

2.     L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore. 

3.     Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali e in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e: 

1.     esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

2.     verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano; 

3.     esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione; 

4.     verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti. 

4.     L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. 

5.     Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea. 

6.     I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c. 

7.     Fermo restando il controllo contabile, all’Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo settore. 

8.     Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo. 

 

Art. 24 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE 

1.     È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri. 

2.     Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione, composto da tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. 

3.     Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione ai sensi dell’art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall’art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. 

4.     Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. 

5.     Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante. 

6.     Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. 

7.     Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.

 

Art. 25 – GRATUITA’ DELLE CARICHE 

Tutte le cariche elettive sono gratuite. 

 

Art. 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita, ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10. 

 

Art. 27 – NORMA DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile. 

 

Art. 28 – NORME TRANSITORIE 

1.     Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea. 

2.     Resta inteso che:

o   le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

o   le clausole del presente Statuto e incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. 

3.     In parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti. 

 

 

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci di “NOTE DI TEATRO – A.P.S.” 

 

 

_______________________   /     /     

 

 

 

 

Autore:

/

Tag: